Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Licenziamenti collettivi legittimi solo se c'è contestualità tra le comunicazioni

I licenziamenti collettivi a seguito di procedura di mobilità sono legittimi solo se la comunicazione di recesso al lavoratore è inviata contestualmente alla comunicazione alle organizzazioni sindacali, salvo l'esistenza di precise e giustificate motivazioni oggettive la cui prova è a carico del datore di lavoro.Così si è espressa la Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23616 del 18 novembre 2015, nella quale ha specificato che la 'contestualità' tra le due comunicazioni, nell'ambito di una procedura di mobilità, deve ritenersi soddisfatta nel caso in cui l'intervallo tra le stesse sia non oltre i sette giorni.

Condividi questa news