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Licenziamenti per cessazione di appalto: no alla procedura obbligatoria di conciliazione

Il Ministero del Lavoro, con Nota n. 5382 del 2 aprile 2015, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione o meno della procedura obbligatoria di conciliazione (art. 1, comma 40 della Legge n. 92/2012) nell'ipotesi di licenziamento di più di 4 lavoratori per cessazione anticipata di un contratto di appalto senza subentro di altra azienda.In particolare, si precisa che tale procedura deve ritenersi non ammissibile qualora i licenziamenti riguardino più di 4 lavoratori, essendo applicabile la procedura di riduzione collettiva di personale di cui all'art. 24 della Legge n. 223/1991.

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