Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata comunicato al domicilio noto del lavoratore

In materia di licenziamento per giusta causa, la Corte di Cassazione ha statuito la piena legittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del dipendente assente ingiustificato, nel caso in cui la lettera di contestazione di addebito e quella di licenziamento sono inviate all'indirizzo che il lavoratore ha indicato come suo domicilio, anche se nel frattempo ha cambiato residenza, e che vengono restituite al mittente per compiuta giacenza.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 11920 del 9 giugno 2015, ha chiarito che il licenziamento è efficace, in quanto non sussiste alcuna violazione dell'obbligo di forma scritta e le annotazioni sulle buste circa un altro indirizzo sono da considerarsi prive di valore legale perché del tutto informali.

Condividi questa news