Le somme erogate ai lavoratori dopo la fine del rapporto di lavoro sono da assoggettare a contribuzione
La Corte di Cassazione, confermando la decisione della corte di secondo grado, ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro ai lavoratori a seguito di un accordo sottoscritto dopo la chiusura del rapporto lavorativo, devono considerarsi a tutti gli effetti come 'mera retribuzione', e pertanto sono da assoggettare a contribuzione.La Sentenza n. 13057 del 23 giugno 2016 risolve così la questione sorta tra un datore di lavoro e l'INPGI, che chiedeva più di 700.000 euro di contributi. La non contestualità dell'accordo alla cessazione del rapporto non può far rientrare tali importi in un incentivo all'esodo; pertanto le somme in questione 'sono funzionalmente collegate al predetto rapporto di lavoro ed hanno così natura retributiva'. Inoltre, sottolinea la Corte, gli accordi individuali sottoscritti mancavano degli elementi necessari a configurare le erogazioni quali incentivi all'esodo.