Lavoro accessorio nello spettacolo: la comunicazione obbligatoria sostituisce il certificato di agibilità
L'INPS, nel Messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016, fornisce chiarimenti in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.In tali casi l'effettuazione della comunicazione obbligatoria alla DTL competente, prima dell'inizio della prestazione (art. 49, comma 3 del D.Lgs n. 81/2015) esclude dall'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità; infatti, la tracciabilità delle prestazioni è garantita dalla predetta comunicazione di inizio attività.