L'assegno di divorzio versato una tantum non è deducibile: Cassazione
Con Sentenza 8 maggio 2015, n. 9336, la Corte di Cassazione, confermando l'ormai consolidato orientamento in materia, ha precisato che non è possibile dedurre l'assegno di divorzio versato una tantum anche se rateizzato in diversi periodi di imposta.In particolare, è stato chiarito che, ai sensi dell'art, 10, comma 1, lett. c), TUIR, l'assegno di mantenimento del coniuge è deducibile qualora:consista in un contributo corrisposto periodicamente;derivi dalla decisione del giudice.