La volontarietà della condotta fraudolenta deve essere considerata nella valutazione della proporzionalità del licenziamento
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha legittimato il licenziamento operato da un'azienda nei confronti di un venditore on-line di biglietti aerei, in quanto questi ha venduto dei biglietti ad un prezzo inferiore alla metà del prezzo di vendita e l'azienda è riuscita a provare il dolo intenzionale operato dal lavoratore e teso a favorire l'acquirente del biglietto.Con la Sentenza n. 2691 pubblicata l'11 febbraio 2015, la Corte ha cassato il verdetto d'appello, nel quale la corte territoriale aveva assolto il lavoratore ritenendo sproporzionato il licenziamento rispetto all'addebito contestato, e rinviando la causa al giudice del rinvio ha dichiarato che l'elemento dirimente la questione attiene alla valutazione dell'intenzionalità fraudolenta del lavoratore, cosa che la corte d'appello non ha tenuto in considerazione.