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La mancanza di intenzionalità nel sottrarsi alla visita fiscale impedisce il licenziamento

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4695 del 10 marzo 2016, ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento operato dall'azienda nei confronti del lavoratore in malattia che è risultato assente al controllo fiscale del medico della ASL competente, qualora l'assenza dello stesso non sia intenzionale e quindi non vi sia stata volontà di eludere il controllo fiscale.Nel caso in specie, il lavoratore aveva indicato il proprio domicilio come indirizzo di reperibilità. Il medico si era recato presso la residenza del lavoratore per il primo controllo fiscale, non trovandolo. Durante la visita alla ASL del giorno successivo, il lavoratore era stato dichiarato non idoneo a riprendere il lavoro. Nel pomeriggio, un'altra visita fiscale – stavolta all'indirizzo di domicilio – non aveva trovato il lavoratore a casa e questi il giorno successivo non si era presentato alla ASL per una nuova visita, dato l'esito della visita appena conclusa. I giudici della Corte Suprema, contrariamente alla corte territoriale, non avendo riscontrato l'intenzione di sottrarsi alla visita medica da parte del lavoratore, hanno pertanto dichiarato illegittimo il licenziamento.

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