Istruzioni INPS per l'accesso al Fondo di Garanzia in caso di 'liquidazione del patrimonio'
Con il Messaggio n. 4968 del 24 luglio 2014, l'INPS fornisce le istruzioni tecniche e amministrative per l'istruttoria delle domande per accedere alle prestazioni del Fondo di Garanzia in relazione alla procedura di liquidazione del patrimonio, introdotta dall'art. 14-ter, Legge n. 3/2012, a cui possono accedere i debitori non assoggettabili alle procedure concorsuali disciplinate dalla Legge Fallimentare. Nell'ipotesi suddetta, l'accesso, da parte dei lavoratori dipendenti, alle prestazioni del Fondo di Garanzia INPS è subordinato al verificarsi dei seguenti requisiti:cessazione del rapporto di lavoro;dimostrazione che il datore di lavoro non è assoggettabile alle procedure concorsuali, di cui al RD n. 267/1942 (fallimento, amministrazione controllata e liquidazione coatta amministrativa);insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro;esistenza del credito per TFR e ultime tre mensilità di retribuzione rimasto insoluto.Alla domanda da presentare all'Istituto dovranno essere allegati copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012, copia autentica dello stato passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato, Modello SR52 compilato dal liquidatore nominato dal Tribunale, copia del decreto di chiusura della procedura (se ricorre il caso) e copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione (se ricorre il caso).