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Indennità risarcitoria in caso di conversione a tempo indeterminato del contratto a termine

Secondo la Corte di Cassazione, in caso di conversione a tempo indeterminato di contratti a termine conclusi prima dell'introduzione della nuova disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato ad opera del D.Lgs n. 81/2015, trova applicazione l'indennità a forfait stabilita dal Collegato lavoro (art. 32 della Legge n. 183/2010), in quanto quella prevista dal decreto può essere meno favorevole al lavoratore: base di calcolo è l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR e non quella globale di fatto.In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 21266 del 20 ottobre 2015, ha chiarito che, in assenza di disposizioni transitorie, è da ritenersi che la norma che regola l'indennità nell'ipotesi di trasformazione del contratto a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato (art. 28 del D.Lgs n. 81/2015) non è retroattiva e, quindi, è applicabile soltanto ai contratti stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo (25 giugno 2015).

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