Indennità omnicomprensiva per la conversione del rapporto interinale in tempo indeterminato
Con riferimento alla conversione del contratto di lavoro interinale in rapporto a tempo indeterminato, la Corte di Cassazione ha statuito che trova applicazione a carico del datore di lavoro solo la sanzione costituita dall'indennità omnicomprensiva prevista dal c.d. Collegato Lavoro (art. 32, comma 5 della Legge n. 183/2010). Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 14032 del 7 luglio 2015, ha precisato che fino alla sentenza che stabilisce la conversione il rapporto fra prestatore e utilizzatore è assimilabile ad un rapporto a termine e, in base alla tendenza normativa, è giustificata la limitazione dei risarcimenti per il mancato guadagno sofferto dal lavoratore fra l'illegittima cessazione del rapporto lavorativo ed il suo ripristino da parte del giudice.