Indennità ASpI ai lavoratori sospesi: i chiarimenti dell'INPS
L'INPS, con il Messaggio n. 7037 del 18 novembre 2015, fornisce chiarimenti in merito all'abrogazione dell'indennità ASpI ai lavoratori sospesi. In particolare, l'INPS rende noto che, nel limite delle risorse disponibili e del limite massimo di 90 giorni nel biennio mobile, saranno indennizzati i periodi di sospensione del 2015, autorizzati dagli Enti Bilaterali, indicati nelle richieste pervenute entro la data del 12 ottobre 2015, anche se si tratta di periodi successivi al 23 settembre 2015, purché il periodo di sospensione abbia inizio in data antecedente al 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs n. 148/2015).Per le domande presentate dal 29 settembre 2015 al 12 ottobre 2015 (periodo in cui la procedura non permetteva, sulla base delle prime indicazioni Ministeriali, la presentazione delle richieste che contenevano periodi di sospensione successivi all'abrogazione della norma) la Direzione centrale dell'Istituto chiederà, tramite PEC, agli Enti Bilaterali interessati che hanno autorizzato la prestazione, di far pervenire, sempre tramite PEC, per ciascun lavoratore inserito nella richiesta, l'indicazione della data di fine sospensione prevista dagli accordi stipulati entro la data del 23 settembre 2015, in modo da consentire all'Istituto di variare la fine del periodo richiesto senza bisogno di ripresentazione dell'istanza.