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Imposta ipotecaria sull'immobile espropriato e trasferito

Con Circolare 4 marzo 2015, n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti sul trattamento tributario delle domande di annotazione nei registri immobiliari presentate per le cancellazioni di ipoteche da effettuarsi a fronte di trasferimento del bene espropriato, con particolare riferimento al caso in cui il bene trasferito sia l'unico bene oggetto di ipoteca.In particolare, la Circolare precisa che in questo caso, anche se il bene trasferito è l'unico 'vincolato', si configura una restrizione di beni e non una cancellazione totale dell'ipoteca; di conseguenza la base imponibile da assumere per la determinazione dell'imposta ipotecaria dovuta non è commisurata al valore del credito garantito ma è rappresentata dal minore valore tra l'ammontare del credito garantito e il prezzo di aggiudicazione dell'immobile trasferito.

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