Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Il professionista amministratore di società può non versare contributi alla cassa di categoria

In materia previdenziale, la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso avanzato alla cassa privata previdenziale, ha affermato che l'iscrizione all'albo professionale non è motivo sufficiente a far si che il professionista che svolge l'incarico di amministratore di società debba versare alla medesima i contributi previdenziali.Dalla Sentenza n. 9046 del 5 maggio 2016, emerge che il professionista amministrava una società senza incarichi operativi e l'attività non era riconducibile alla sua professione: inutile, con queste basi, invocare un onere contributivo in carico al professionista da parte della cassa di categoria, in quanto mancano i presupposti fondamentali previsti dalla legge che impongono il versamento di detti contributi. Infatti, al di là dell'iscrizione all'albo professionale, i giudici della Suprema Corte non hanno ravvisato né lo svolgimento di un'attività connessa alla professione del soggetto, né l'assenza di altra copertura previdenziale, dato che lo stesso era iscritto all'INPS.

Condividi questa news