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Il lavoratore non può richiedere l'applicazione di istituti dell'accordo collettivo superato da uno successivo

Azienda e sindacati siglano un nuovo accordo collettivo che sostituisce il precedente, che di per sé non aveva una scadenza prefissata, modificando alcuni istituti contrattuali. Il lavoratore non può pretendere di aderire al nuovo accordo per i soli istituti che risultano migliorativi, chiedendo contestualmente l'applicazione degli incentivi economici previsti dall'accordo precedente, in quanto non è possibile aderire ad un accordo sindacale in modo parziale: l'applicazione deve essere integrale. Così la Corte di Cassazione con la Sentenza n. 21232 del 20 ottobre 2015 ha respinto il ricorso del lavoratore, chiarendo che non ci può essere commistione tra due contratti collettivi successivi, salvo espressa volontà delle parti contraenti gli stessi: l'ultimo accordo deve intendersi sostitutivo in toto del precedente. Di conseguenza, è in errore il lavoratore che chiede l'applicazione di istituti derivanti dall'accordo precedente, in quanto questo è di fatto scaduto e quindi manca la fonte di legittimazione degli istituti interessati.

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