Il canone di locazione non percepito non deve essere fatturato: Cassazione
Con Sentenza 23 ottobre 2015, n. 21621, la Corte di Cassazione ha chiarito che per le locazioni soggette ad IVA, vere e proprie prestazioni di servizi nell'imposizione indiretta e armonizzata sul valore aggiunto, il momento impositivo coincide con l'incasso del corrispettivo; di conseguenza, in caso di morosità del conduttore il locatore non è tenuto ad emettere fattura.Diversamente, per quanto riguarda le imposte dirette non è richiesta, ai fini dell'imponibilità del canone, la materiale percezione dello stesso, che va quindi dichiarato, ancorché non percepito, nella misura in cui risulta dal contratto di locazione.