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Fondi bilaterali: possibile subentrare nei trattamenti in caso di cessione o trasferimenti d'azienda

L'INPS, nel Messaggio n. 1617 del 13 aprile 2016, chiarisce che, in presenza di intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali e in caso di lavoratori dipendenti di aziende interessate da operazioni societarie, è legittima la continuazione dei programmi di riduzione/sospensione dell'orario (già autorizzati alla cedente) in capo alla cessionaria.Nel caso in cui l'intervento dei Fondi di solidarietà bilaterali sia subordinato alla stipula di un accordo sindacale, l'azienda subentrante è tenuta a:manifestare l'interesse alla prosecuzione dei programmi come precedentemente concordati;stipulare un nuovo accordo collettivo o, in alternativa, presentare una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.L'Istituto chiarisce che tale indirizzo si applica a tutti i Fondi attualmente vigenti e, limitatamente all'assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale.

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