Ferie pagate nonostante l'accordo per smaltirle
Qualora tra l'azienda e il lavoratore sia stipulato un accordo al fine di smaltire il residuo ferie, ma il lavoratore non faccia richiesta di fruirne, è l'azienda a doverlo porre in ferie, altrimenti è tenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva per mancato godimento. Solo il rifiuto del lavoratore all'offerta di fruizione esonera l'azienda dal pagamento di tale indennità.Così la Corte di Cassazione si è espressa, nella Sentenza n. 276 del 12 gennaio 2016, rispetto alla diatriba sorta tra un'azienda e un lavoratore che aveva maturato un cospicuo monte ferie arretrate e ne chiedeva il pagamento: la Corte territoriale aveva riconosciuto al lavoratore la somma di oltre cinquantamila euro, che l'azienda non intendeva pagare. I giudici della Corte suprema, però, hanno rilevato che, sebbene il lavoratore non avesse mai fatto richiesta di ferie, nel momento in cui questi ricordava all'azienda il suo diritto a godere delle ferie, questa rispondeva che era impossibile sostituirlo data la natura del suo lavoro. La colpa della mancata fruizione, pertanto, ricade sull'azienda, che è condannata a risarcire il danno subito.