Esclusione dall'imponibile contributivo delle erogazioni per l'incentivo all'esodo
Secondo la Corte di Cassazione vanno escluse dall'imponibile contributivo le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto lavorativo allo scopo di incentivare l'esodo dei lavoratori, ossia non solo le retribuzioni conseguite con un apposito accordo per l'erogazione dell'incentivazione anteriore alla risoluzione del rapporto, ma tutte le somme con tale finalità. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10046/2015, ha precisato che la disciplina normativa prevede una definizione di esodo più ampia, secondo cui l'esenzione va estesa a tutte le erogazioni la cui funzione, secondo la volontà contrattuale o il comportamento delle parti, sia quella di agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro.