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Efficacia retroattiva del collegato lavoro: applicabilità dell'indennità a forfait

Secondo la Corte di Cassazione va riaperta la causa sulla questione del risarcimento dopo la conversione del contratto a termine in rapporto a tempo indeterminato, nonostante il c.d. collegato lavoro (Legge n. 183/2010) che prevede l'indennità a forfait sia entrato in vigore in epoca successiva alla sentenza d'appello e prima della richiesta di notifica del ricorso per cassazione. Con la Sentenza n. 21691 del 27 ottobre 2016, in merito alla richiesta dell'azienda di applicazione della norma che limita il ristoro spettante al lavoratore ad una somma compresa fra 2,5 e 12 mensilità, viene precisato che il collegato lavoro ha portata retroattiva, dal momento che l'indennità omnicomprensiva in caso di conversione del rapporto a tempo indeterminato trova applicazione rispetto 'a tutti i giudizi, compresi quelli pendenti alla data di entrata in vigore'. A riguardo sono da ritenersi pendenti anche i giudizi nei quali è stato proposto appello contro la parte principale della decisione di primo grado, dalla quale dipende la parte concernente il risarcimento del danno.

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