Domande CIGO e di assegno ordinario per eventi oggettivamente non evitabili: chiarimenti INPS
L'INPS, con il Messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, interviene per fornire indicazioni operative relativamente al nuovo termine di presentazione della domanda di prestazione di integrazione salariale ordinaria (CIGO) per eventi oggettivamente non evitabili come definito dall'art. 2, comma 1 lett. a) del D.Lgs n. 185/2016, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs n. 148/2015 recante il riordino della disciplina degli ammortizzatori sociali. Si ricorda che le domande CIGO per eventi oggettivamente non evitabili possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.In particolare l'Istituto, con il Messaggio in oggetto, precisa che i nuovi termini hanno effetto sia sulle domande di prestazione di integrazione salariale ordinaria (CIGO) sia sulla prestazione dell'assegno ordinario garantito dai Fondi di solidarietà e si applicano alle domande presentate dall'8 ottobre 2016, data di entrata in vigore del D.Lgs n. 185/2016.