Deducibilità delle somme corrisposte all'ex-coniuge per le spese di alloggio: Circolare
L'Agenzia delle Entrate, in risposta al quesito 4.1 della Circolare 24 aprile 2015, n. 17, ha precisato che gli importi dovuti all'ex coniuge a titolo di: spese per il canone di locazione;spese condominiali,qualora siano disposti da un giudice e siano corrisposti con periodicità, possono essere considerati alla stregua dell'assegno di mantenimento e sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo del coniuge erogante ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. c), TUIR. Inoltre, l'Agenzia ha chiarito che nel caso in cui l'immobile sia a disposizione anche dei figli, le somme pagate (canone e spese condominiali) devono considerarsi per metà destinate all'ex-coniuge e per metà ai figli, con deducibilità limitata al 50% dell'importo totale.