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Decorrenza del licenziamento dalla comunicazione al lavoratore

In tema di licenziamento, la Corte di Cassazione ha chiarito che il provvedimento espulsivo si perfeziona con la comunicazione al lavoratore, momento dal quale scatta il termine per l'impugnazione, a nulla rilevando l'eventuale successiva cessazione dell'efficacia del rapporto lavorativo. Di ciò deve tenerne conto il lavoratore che intende impugnare il recesso adottato a ridosso di un trasferimento d'azienda, visto che non ha rilevanza la proroga provvisoria del servizio decisa dopo la comunicazione del licenziamento da parte del cedente e, in caso d'inosservanza del termine di 60 giorni per l'impugnazione, è escluso un riassorbimento del lavoratore da parte del cessionario. In particolare la Suprema Corte, con la Sentenza n. 2747 dell'11 febbraio 2016, ha statuito la legittimità del licenziamento adottato dal datore, laddove la continuità del rapporto di lavoro con l'acquirente postula la sussistenza di un rapporto di lavoro valido ed efficace al momento del trapasso aziendale, mentre nel caso in esame tale condizione non si è verificata, poiché il lavoratore era stato già licenziato con provvedimento non impugnato nel termine di legge.

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