Credito d'imposta in favore degli enti previdenziali pari al 100%
Con Provvedimento 23 giugno 2016, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito nel 100% la misura percentuale massima del credito d'imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare (art. 1, commi da 91 a 94, L. n. 190/2014) spettante ai soggetti che hanno presentato la richiesta nel 2016.In particolare, il provvedimento precisa che:il credito d'imposta è utilizzabile ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento;l'Agenzia, attraverso controlli automatizzati, verifica la spettanza del credito e il rispetto del limite utilizzato. Nel caso in cui il contribuente non abbia validamente presentato la richiesta di attribuzione del credito d'imposta, oppure qualora l'importo del credito utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare del credito spettante, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato a chi ha trasmesso il modello con ricevuta, consultabile sul sito delle Entrate.Con Risoluzione 23 giugno 2016, n. 48, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il relativo codice tributo; si tratta del nuovo codice '6867'.