Congedo per le donne vittime di violenza di genere: circolare INPS
L'INPS, con la Circolare n. 65 del 15 aprile 2016, fornisce istruzioni operative per la fruizione del congedo per donne vittime di violenza di genere introdotto dall'art. 24 del D.Lgs n. 80/2015.Si tratta della possibilità per le lavoratrici dipendenti del settore privato, inserite in percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, di fruire di un congedo per un periodo massimo di 3 mesi equivalenti a 90 giorni lavorativi nell'arco temporale di 3 anni. Per fruire del congedo le lavoratrici sono tenute a presentare domanda alla struttura territoriale INPS prima dell'inizio del congedo. A riguardo l'INPS precisa che le lavoratrici che avessero già fruito di periodi di congedo (il D.Lgs n. 80/2015 è entrato in vigore il 25 giugno 2015) sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi. La domanda, in attesa dell'adeguamento delle procedure telematiche, deve essere presentata utilizzando il modello cartaceo (SR165) rinvenibile sul sito dell'Istituto.