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Comunicazione dei lavoratori in mobilità in caso di cessazione dell'attività

La Corte di Cassazione sottolinea che, ai sensi della Riforma Fornero, sono cambiati i termini per comunicare a sindacati ed enti regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori da avviare alla mobilità, che vanno rispettati anche nell'ipotesi di criterio di scelta unico per cessazione dell'attività produttiva. Con la Sentenza n. 23736 del 22 novembre 2016 viene precisato che se entro 7 giorni dalla comunicazione dei recessi l'imprenditore non provvede all'inoltro di tale comunicazione, il licenziamento collettivo perde la sua efficacia.

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