Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Colpevole il datore per la morte dell'operaio intento all'utilizzo di un macchinario modificato

La modifica di un macchinario eseguita per agevolare l'utilizzo o la manutenzione dello stesso comporta un rischio che va contro gli obblighi di tutela e prevenzione in capo al datore di lavoro previsti dalla Direttiva n. 2006/428/CE (la 'Direttiva macchine'), recepita dal D.Lgs n. 17/2010 e dal D.Lgs n. 626/1994 (nonché, ovviamente dal D.Lgs n. 81/2008). Così, l'infortunio mortale occorso al lavoratore durante l'utilizzo del macchinario stesso comporta la condanna del datore, che non ha tutelato il lavoro.La Corte di Cassazione si è così espressa nella Sentenza n. 43425 del 28 ottobre 2015, ricordando che la 'Direttiva macchine' prevede che il generale obbligo di adottare le misure necessarie per la sicurezza e salute dei lavoratore in capo al datore di lavoro si traduce anche nel non consentire la permanenza e l'utilizzo di macchinari pericolosi, quale quello modificato. Inoltre, per l'ordinamento italiano, il datore deve valutare i rischi ed eliminarli alla fonte, nel limite delle conoscenze acquisite in funzione del progresso della tecnologia: la modifica del macchinario, però, ha fatto sì che il datore non solo non avesse eliminato il rischio, ma lo aumentasse, e per tali motivi il datore è condannato.

Condividi questa news