COCOCO: esclusa la riconduzione al lavoro subordinato in presenza di accordi con associazioni sindacali
Il Ministero del Lavoro, con l'Interpello n. 27 del 15 dicembre 2015, in risposta all'Assocontact, interviene in materia di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, in particolare, in relazione alla previsione, contenuta nel D.Lgs n. 81/2015, in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi ed al luogo di lavoro. Per espressa previsione legislativa, la previsione in esame non si applica con riferimento alle collaborazioni, per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. Sul punto, il Ministero chiarisce che l'esclusione in parola opera in relazione alle sole collaborazioni che trovano puntuale disciplina in accordi sottoscritti da associazioni sindacali in possesso del maggior grado di rappresentatività da rilevarsi in funzione dei seguenti indici: numero complessivo dei lavoratori occupati;numero complessivo delle imprese associate;diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali);numero dei contratti collettivi nazionali sottoscritti.