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Cinque mensilità al lavoratore per inidoneità alle mansioni

In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito che vanno riconosciute soltanto cinque mensilità al lavoratore licenziato per inidoneità allo svolgimento di determinate mansioni, come riconosciuto dallo stesso. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 11477 del 3 giugno 2015, ha precisato che in tale ipotesi trova applicazione l'art. 1218 c.c., per cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno nel caso in cui fornisca la prova che l'inadempimento consegue ad impossibilità della prestazione a lui non imputabile.

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