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Chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli antielusivi: Risoluzione

Con Risoluzione 15 dicembre 2015, n. 104, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alla gestione degli interpelli antielusivi a seguito delle modifiche legislative intervenute nel corso del 2015, attuate dal D.Lgs. n. 128/2015 e dal D.Lgs. n. 156/2015.In particolare, la gestione degli interpelli antielusivi è diversa in base alla data di presentazione delle istanze, infatti:agli interpelli presentati fino al 1° settembre 2015, l'Agenzia delle Entrate risponderà limitatamente alla richiesta di applicazione dell'art. 37-bis, D.P.R. n. 600/1973;gli interpelli presentati tra il 2 settembre e il 30 settembre 2015, dovranno essere rinviati in quanto privi di copertura normativa. In tal caso, non sarà comunque necessario allegare nuovamente i documenti trasmessi con l'istanza precedente;gli interpelli presentati tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2015 dovranno essere presentati ai sensi dell'art. 10-bis, comma 5, Legge n. 212/2000 ma saranno accettati anche se fanno riferimento, per un errore materiale, alle vecchie disposizioni di cui alla Legge n. 413/1991. In tal caso, il contribuente dovrà specificare la tipologia di imposta per cui ha richiesto il parere;agli interpelli presentati dal 1° gennaio 2016 si applicheranno le nuove diposizioni dettate dal D.Lgs. n. 156/2015.

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