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Cessione di ramo d'azienda: al lavoratore niente danno da licenziamento illegittimo

Secondo la Corte di Cassazione, nell'ipotesi di illegittimità della cessione di ramo d'azienda, laddove il rapporto lavorativo è proseguito, seppure solo di fatto, con la società acquirente, con la conservazione di tutti i diritti derivanti, per il lavoratore non si configura alcun danno da licenziamento illegittimo, non essendoci stato allontanamento dal posto di lavoro.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 7281 del 10 aprile 2015, ha precisato che lo stipendio versato al lavoratore dal cessionario costituisce l'aliunde perceptum che elimina del tutto il danno sofferto per effetto della perdita della retribuzione da parte del cedente. Pertanto, il dipendente può soltanto avanzare richiesta, nei confronti del cedente, di ristoro del danno per l'illegittimo trasferimento del rapporto di lavoro secondo le norme dell'illecito contrattuale (art. 1218 c.c.), senza poter invocare l'applicazione dell'art. 18 dello Statuto dei lavoratori.

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