CCNL Giornalisti: inefficace il licenziamento per la chiusura del giornale senza la comunicazione al comitato di redazione
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha ritenuto inefficace il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, cioè la chiusura della testata, operato dall'azienda nei confronti di un giornalista in mancanza della necessaria comunicazione al comitato di redazione almeno 72 ore prima del fatto, come previsto dall'articolo 34 del CCNL di categoria.Verificata la mancata comunicazione al Cdr, l'azienda ha sostenuto che la violazione della norma concretizzasse solo un'eventuale condotta antisindacale, ma i giudici della Corte Suprema, nella Sentenza n. 13575 del 2 luglio 2015, hanno letto il disposto contrattuale come adempimento obbligatorio da parte del direttore e dell'editore della testata, tanto più che è previsto anche un incontro con i sindacati nel caso di cessazione dell'attività di una testata al fine di verificare la possibilità di riassorbire i dipendenti licenziati. In mancanza di tali passaggi, quindi, la Cassazione ha confermato la sentenza di secondo grado, giudicando inefficace il licenziamento e disponendo il reintegro del lavoratore.