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Agricoli: esonero triennale non cumulabile con le riduzioni contributive per zone montane e svantaggiate

L'INPS, con il Messaggio n. 6533 del 23 ottobre 2015, sentito il Ministero del Lavoro, rende noto che nel settore agricolo l'esonero contributivo triennale previsto dalla Legge di Stabilità 2015 si calcola per le giornate lavorate in zona ordinaria, mentre per le giornate lavorate in zone montane o svantaggiate, si applicano le relative riduzioni contributive (rispettivamente del 75% e 68%).Pertanto, l'INPS provvederà a ricalcolare i contributi relativi al primo trimestre 2015.

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