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Agevolazioni prima casa: scomodità non equivale a inidoneità abitativa, Sentenza

Con Sentenza 5 febbraio 2016, n. 2278, la Corte di Cassazione ha stabilito che il contribuente che possiede due immobili nello stesso comune non ha diritto alle agevolazioni sulla prima casa nonostante l'altra abitazione non sia adatta a soddisfare le esigenze abitative della famiglia (ad es. una sola stanza per più figli).I giudici hanno affermato che per beneficiare delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa (art. 1, comma 2, D.L. n. 16/1993), l'acquirente non deve possedere altro fabbricato idoneo ad abitazione oppure può possedere un altro alloggio ma concretamente inidoneo a sopperire i bisogni abitativi della famiglia. Quindi, nel caso in cui il contribuente possieda due immobili, i benefici fiscali possono essere conservati solo se egli riesce a dimostrare che uno dei due immobili è inidoneo ai fini abitativi (ad es. è inagibile).

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