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Accordo Italia – Turchia in materia previdenziale: prime indicazioni dell'INPS

L'INPS, con il Messaggio n. 5592 del 7 settembre 2015 fornisce le prime indicazioni operative circa l'Accordo bilaterale Italia – Turchia firmato nel maggio 2012 e ratificato dalla Legge n. 35/2015, in materia di totalizzazione di periodi contributivi per l'accesso a prestazioni previdenziali e assistenziali.L'Accordo, per quanto riguarda l'Italia, è valido per tutti i soggetti assicurati - indipendentemente dalla nazionalità – alle seguenti forme di assicurazione: AGO per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), nonché la Gestione separata e altri regimi esclusivi e sostitutivi dei regimi assicurativi generali per alcune categorie di lavoratori. L'Accordo disciplina le prestazioni di maternità e malattia, compresa la tubercolosi, di infortunio sul lavoro e malattia professionale, di disoccupazione involontaria.

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