Termine al contratto giustificato dalla temporaneità e specificità rispetto ai dipendenti già in forza
In materia di qualificazione del rapporto di lavoro nell'ambito degli spettacoli televisivi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto come rapporto a tempo indeterminato l'attività prestata da un 'realizzatore decoratore' nell'ambito di diverse produzioni televisive in forza ad una decina di contratti a tempo determinato, per di più in presenza di altri dipendenti dell'azienda con analoghe mansioni e in forza a tempo indeterminato.I giudici della Corte Suprema hanno motivato la Sentenza n. 12432 del 16 giugno 2015, affermando che nell'ambito dello spettacolo il contratto a termine è giustificato laddove rispetti sia i requisiti di temporaneità e specificità, nonché la riconducibilità diretta e necessaria ad uno specifico programma o spettacolo, mentre la sola qualifica tecnica del lavoratore non può giustificare l'apposizione del termine. Venendo meno la riconducibilità al singolo programma, essendo il lavoratore impiegato in diverse produzioni, risulta illegittima l'apposizione del termine e quindi il rapporto si configura a tempo indeterminato.