Superlavoro: niente risarcimento se le prestazioni non sono richieste dal datore
Lo stakanovista che accentra su di sé compiti e responsabilità proprie di altri colleghi d'ufficio, senza che il datore di lavoro glielo abbia richiesto, non ha diritto ad alcun ristoro del danno da superlavoro in quanto non sussiste alcuna responsabilità del datore sulla base dell'articolo 2087 del codice civile.La Corte di Cassazione, nella Sentenza n. 17438 pubblicata il 2 settembre 2015, chiarisce infatti che per invocare il danno da superlavoro il lavoratore deve provare la lesione alla salute, la nocività dell'ambiente di lavoro e il nesso eziologico tra le due; il datore di lavoro, poi, deve documentare di aver posto in atto tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno per escludere la sua responsabilità. Nel caso in specie, però, il lavoratore non riesce a provare quanto sopra, perché mai il datore di lavoro ha richiesto prestazioni aggiuntive rispetto all'orario normale di lavoro, né ha gravato il lavoratore della responsabilità di 'raggiungere risultati produttivi ragionevolmente incompatibili con lo svolgimento di una normale attività lavorativa'.