Superamento del periodo di prova: secondo il CCNL escluse dal conteggio anche le domeniche
Con riferimento al licenziamento di un lavoratore per mancato superamento del periodo di prova, la Corte di Cassazione ha statuito che il contratto collettivo, in deroga al principio generale, può escludere dal conteggio anche le domeniche, 'facendo riferimento a sessanta giorni di servizio effettivo'.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 4347 del 4 marzo 2015, ha precisato che il decorso di un periodo di prova fissato nella misura di un complessivo arco temporale, mentre non è sospeso da ipotesi di mancata prestazione lavorativa inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività, deve considerarsi escluso riguardo ai giorni in cui l'attività non si è verificata per eventi non prevedibili all'atto della stipula del patto stesso (ad es. malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, permessi, ecc.). Tuttavia, tale principio trova applicazione solo in quanto la contrattazione collettiva non disponga diversamente, potendo la stessa attribuire rilevanza sospensiva del periodo di prova a dati eventi che accadano durante il periodo medesimo.