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Sospensione dell'attività: inottemperanza al pagamento dell'importo residuo

Il Ministero del Lavoro, nella Nota protocollo n. 1476 del 18 maggio 2016, fornisce chiarimenti in merito all'inottemperanza al pagamento dell'importo residuo della somma richiesta ai fini della revoca della sospensione dell'attività (art. 14, comma 5 bis del D.Lgs n. 81/2008).Il Ministero ricorda che in caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca, il provvedimento di accoglimento dell'istanza acquisisce efficacia di esecutivo per l'importo non versato ed evidenzia che, ai fini della successiva iscrizione a ruolo, i codici attualmente in uso per la maxi sanzione non possono essere utilizzati. Nei prossimi giorni Equitalia procederà al rilascio di nuovi codici ruolo.

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