Riduzione del risarcimento al dipendente part time licenziato per il rifiuto di passare al tempo pieno
Secondo la Corte di Cassazione nel caso di dipendente a tempo parziale licenziato perché rifiuta la proposta del datore di passare al tempo pieno, allo stesso va riconosciuta solo una minima parte di mensilità a titolo di risarcimento. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 3486 del 20 febbraio 2015, ha chiarito che l'offerta transattiva dalla società non comportava alcun demansionamento, in quanto alla lavoratrice, in caso di accettazione, sarebbe stato garantito lo stesso trattamento economico, nonostante la diversa ed inferiore posizione lavorativa.