Responsabilità di committente e coordinatore per l'incidente sul cantiere temporaneo
Secondo la Corte di Cassazione non può essere esclusa la responsabilità penale di committente e coordinatore della sicurezza per l'incidente mortale avvenuto sul cantiere temporaneo, in quanto tale cantiere non può considerarsi concluso nel caso in cui non siano ultimate tutte le attività necessarie al completamento dell'opera. Con la Sentenza n. 19208 del 9 maggio 2016 viene chiarito che non può essere pronunciata sentenza di non luogo a procedere per omicidio colposo, dal momento che, a tutela della massima sicurezza dei lavoratori, la legge non autorizza a ritenere che il cantiere temporaneo o mobile debba considerarsi concluso, con conseguente esaurimento della posizione di garanzia del coordinatore per l'esecuzione e del committente, allorché siano terminate le sole opere edili in senso stretto.