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Regime dei minimi e MOSS: Risoluzione

Con Risoluzione 28 agosto 2015, n. 75, in risposta ad un interpello, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti IVA in caso di servizi elettronici resi da soggetti in regime dei contribuenti minimi (art. 27, commi 1 e 2, D.l. n. 98/2011) ad un soggetto comunitario privato.Infatti, dal 1° gennaio 2015, per effetto dell'entrata in vigore del novellato art. 7-sexies, comma 1, lettere f) e g), D.P.R. n. 633/1972, tali tipi di prestazioni di servizi rese da soggetti passivi a committenti non residenti privati, (rapporti c.d. B2C), si considerano effettuate nel luogo in cui il consumatore finale è stabilito con conseguente rilievo dell'operazione nel paese di destinazione della prestazione.Di conseguenza, anche se tali operazioni sono rese nell'ambito del regime agevolato, il contribuente è tenuto ad assolvere gli obblighi IVA, identificandosi in ciascuno Stato membro in cui sono prestati i servizi, oppure, in alternativa, avvalendosi del regime Mini one stop shop (MOSS).

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