Quietanza esente dall'imposta di bollo, Risoluzione
Con Risoluzione 18 aprile 2016, n. 25, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di bollo, applicabile alle quietanze di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative a infrazioni stradali.In particolare, il documento di prassi ha precisato che le quietanze emesse dagli organi di polizia stradale a seguito della riscossione di proventi contravvenzionali, sono esenti dall'imposta di bollo (art. 5, comma 4, della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972).