Messaggio di errore

  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 23 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 25 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).
  • Notice: Undefined offset: 0 in include() (linea 56 di /home/impresero/public_html/sites/all/themes/Ixorateam/templates/node/node--twitter-feed.tpl.php).

Prescrizione breve sulle domande di sospensione all'INAIL

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 211 del 12 gennaio 2015, ha ribadito il principio secondo il quale il decorso della prescrizione triennale per il riconoscimento delle prestazioni relative agli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (artt. 111 e 112 del DPR n. 1124/1965) si interrompe solo per i 150 giorni previsti dalla norma decorsi i quali, se l'INAIL non si pronuncia, la prescrizione ricomincia a decorrere.Pertanto in tal caso, decorso tale termine (150 giorni dalla domanda di sospensione della prescrizione) l'interessato dovrà necessariamente ripresentare un nuovo atto (ad esempio un sollecito), per effettuare una nuova interruzione della prescrizione.

Condividi questa news