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Nuove percentuali di compensazione IVA per il settore agricolo: Circolare delle Entrate

Con Circolare 6 maggio 2016, n. 19, l'Agenzia delle Entrate fornisce dei chiarimenti in merito alle nuove aliquote di compensazione IVA, in vigore dal 1° gennaio 2016, introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 908) ed emanate con Decreto ministeriale 26 gennaio 2016.In particolare, il documento di prassi precisa che: nelle ipotesi di passaggi dei prodotti agricoli e ittici compresi nella Tabella A parte I D.P.R. n. 633/72 da parte dei produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, l'operazione si considera effettuata nel momento del pagamento del prezzo al produttore associato. Conseguentemente le nuove percentuali di compensazione valgono anche per le consegne effettuate nel corso del 2015 con prezzo pagato dopo il 1° gennaio di quest'anno;nel caso di cessioni degli stessi prodotti agricoli, in assenza di passaggi 'intermedi' a cooperative o altri enti associativi, il momento impositivo segue, invece, le regole generali dell'imposta sul valore aggiunto; per individuare il momento in cui l'operazione si considera effettuata e, di riflesso, quale percentuale di compensazione applicare, nel caso di fatturazione immediata, vale il momento della consegna o spedizione dei beni; nell'ipotesi di fattura differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, rileva la fattura successivamente emessa. Le nuove aliquote di compensazione si applicano anche nel caso di consegne realizzate a dicembre 2015, con fattura differita emessa a gennaio 2016.

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