Non sussiste mobbing in caso della mancata disponibilità allo svolgimento di compiti accessori
Secondo la Corte di Cassazione non sussiste mobbing, qualora il dipendente non sia disponibile a svolgere compiti accessori, dal momento che la struttura di piccole dimensione ha un organico limitato e tenuto a rispondere a diverse incombenze. Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 1258 del 23 gennaio 2015, ha precisato che la responsabilità del datore di lavoro deve escludersi vista la condotta non collaborativa del lavoratore; inoltre, ai fini della configurabilità del mobbing sul lavoro, va provata la ricorrenza di una pluralità di condotte sorrette da un intento persecutorio dei confronti del lavoratore.