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Non punibile il datore di lavoro per l'omissione contributiva se non gli viene notificato l'accertamento

La mancata notifica dell'accertamento al datore di lavoro per l'omissione contributiva, eseguita solo nei confronti del curatore fallimentare, rende nulla la condanna dello stesso per omesso versamento di ritenute certificate, ex articolo 10-bis del D.Lgs n. 74/2000.La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12011 del 23 marzo 2015, chiarisce infatti che la mancata notifica dell'accertamento non consente di calcolare i tre mesi entro i quali il datore di lavoro può provvedere al versamento delle somme contestate, entro i quali il datore non è punibile, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1-bis del DL n. 463/1983. Pertanto, avendo impedito al datore di lavoro di estinguere il debito entro il termine di non punibilità, la condanna dello stesso è annullata con rinvio al giudice per un nuovo giudizio.

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