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Non licenziabile per ritardo se il recupero è tollerato dal datore

Con la Sentenza n. 10003 del 16 maggio 2016 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione è intervenuta in merito al licenziamento per mancato rispetto degli orari d'ingresso in azienda.Nello specifico la Suprema Corte ha sentenziato che non può essere causa di licenziamento il perpetrarsi di ritardi nell'inizio della prestazione lavorativa, laddove l'azienda consenta il recupero del tempo non lavorato, tanto che tale concessione diventi prassi aziendale.

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