No al licenziamento del lavoratore in prova adibito a mansioni diverse da quelle concordate
In materia di licenziamento, la Corte di Cassazione ha statuito l'illegittimità del provvedimento espulsivo nei confronti del lavoratore che durante il periodo di prova viene adibito a mansioni diverse da quelle convenute nel contratto.Nello specifico la Suprema Corte, con la Sentenza n. 10618 del 22 maggio 2015, ha chiarito che ai fini della valutazione dell'esito dell'esperimento rilevano le mansioni espressamente richiamate nel patto di prova inserito nel contratto, rispetto alle quali il datore deve provare il mancato superamento del periodo di sperimentazione del rapporto.