No al demansionamento in caso di soppressione delle mansioni svolte
Secondo la Corte di Cassazione è da considerarsi illegittimo il demansionamento del lavoratore, precedente all'attuazione del Jobs Act, anche nell'ipotesi di soppressione delle mansioni dallo stesso precedentemente svolte, fatta salva l'esistenza di un accordo preventivo concernente l'alternativa tra licenziamento e abbassamento di livello. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 3485 del 23 febbraio 2016, ha precisato che l'art. 2103 c.c., nella versione applicabile al caso in esame ed antecedente alle modifiche introdotte dal Jobs Act, stabiliva la nullità di ogni patto contrario rispetto al divieto inderogabile di assegnazione del lavoratore a mansioni inferiori, a differenza delle previsioni introdotte dal D.Lgs n. 81/2015 che ammettono mutamenti in peius sia al potere unilaterale dell'imprenditore, anche abilitato dalla contrattazione collettiva, sia ad accordi individuali in sede protetta.